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PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
La depenalizzazione della coltivazione per uso personale ed in forma associata della cannabis
PREMESSA
Art.1
(Regolamentazione della produzione e del consumo della cannabis)
All’articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 26 »;
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Art.2
(Coltivazioni e produzioni vietate)
All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni, nel loro luogo di residenza o dimora abituale, la coltivazione e la detenzione, esclusivamente per uso personale, di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto.
1-ter. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è altresì consentita la coltivazione, di piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente in forma associata, e la cessione ed il trasferimento del prodotto da esse ottenuto da parte delle associazioni di coltivazione stesse, secondo quanto stabilito dagli articoli 26-bis e seguenti in materia »;
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Art. 3
(Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis)
Dopo l’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« Art. 26-bis. (Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis).
1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare legalmente in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, piante femmina di cannabis. Nel caso in cui la coltivazione avvenga all’aperto essa deve essere effettuata esclusivamente in base ai princìpi dell’attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010.
2. L’obbligo di coltivazione nel rispetto dei princìpi dell’attività agricola biologica non vige nel caso di coltivazione al chiuso e nel caso di coltivazione per uso personale.
3. Le associazioni hanno lo scopo esclusivo della coltivazione di cannabis, nonché della detenzione e dell’uso dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
4. Le associazioni di cui al comma 1 sono composte da un numero massimo di duecento associati.
5. Il numero di piante femmina di cannabis coltivabili da ciascuna associazione autorizzata è pari a quattro piante per ciascun associato;
6. La cannabis e i suoi derivati non possono essere venduti ottenendo un prezzo in denaro o ceduti in cambio di altre e diverse utilità ».
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Art. 4
(Obbligo di autorizzazione alla coltivazione collettiva)
Dopo l’articolo 26-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« Art. 26-ter. (Obbligo di autorizzazione alla coltivazione collettiva).
1. Chiunque coltivi collettivamente cannabis e la trasmetta ai membri dell’associazione di coltivazione per il proprio consumo richiede una specifica autorizzazione da parte dell’autorità competente.
2. Le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. L’autorizzazione può essere rilasciata solo alle associazioni di coltivazione collettiva.
4. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta se sussistono i seguenti requisiti:
a) I rappresentanti dell’associazione di coltivazione abbiano piena capacità giuridica;
b) l’associazione di coltivazione garantisce che la cannabis e i materiali di moltiplicazione all’interno della sua proprietà siano adeguatamente protetti contro l’accesso da parte di terzi non autorizzati, in particolare bambini e adolescenti;
c) l’associazione dei coltivatori garantisce il rispetto degli altri requisiti della presente legge e delle norme adottate sulla base della presente legge per le associazioni di coltivatori.
5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per iscritto o per via elettronica e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:
a) Il nome, il numero di telefono, i recapiti elettronici e l’indirizzo della sede legale dell’Associazione dei coltivatori;
b) il nome, il cognome, la data di nascita, l’indirizzo e i recapiti elettronici dei membri del Consiglio di amministrazione e di altri rappresentanti autorizzati dell’associazione dei coltivatori;
c) il nome, il cognome, la data di nascita, l’indirizzo e i recapiti elettronici di tutti i dipendenti retribuiti dell’Associazione dei coltivatori che hanno accesso alla cannabis e al materiale di propagazione;
d) il certificato del casellario giudiziale rilasciato non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di autorizzazione per ciascun membro del Consiglio di amministrazione e per qualsiasi altra persona autorizzata a rappresentare l’associazione di coltivazione;
e) l’ubicazione o la probabile ubicazione dei beni dell’associazione di coltivazione;
f) le dimensioni delle aree di coltivazione e delle serre dell’associazione di coltivazione, espresse in ettari o metri quadrati;
g) le quantità di cannabis in grammi, separate in marijuana e hashish, che si prevede vengano coltivate e trasmesse ogni anno;
h) presentazione delle misure di sicurezza e protezione.
6. Qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 5 intervenuta dopo il rilascio dell’autorizzazione è notificata senza ritardo dall’associazione di coltivatori all’autorità competente.
7. L’autorizzazione non può essere trasferita a terzi. ».
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Art. 5
(Rifiuto dell’autorizzazione alla coltivazione collettiva)
Dopo l’articolo 26-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-quater. (Rifiuto dell’autorizzazione).
1. L’autorizzazione di cui all’art. 26-ter può essere rifiutata con atto motivato della Autorità competente se negli statuti dell’associazione dei coltivatori:
a) Lo scopo dell’associazione di coltivazione non è esclusivamente la coltivazione congiunta della cannabis, che può essere ceduta agli associati affinché sia consumata da parte degli stessi;
b) non sussiste il requisito di iscrizione minima pari ad almeno tre mesi;
c) non sono esplicitamente richiesti, quali requisiti soggettivi di adesione, il compimento della maggiore età e la sussistenza del domicilio o della dimora abituale in Italia;
d) non è previsto che l’acquisizione e la continuazione dell’affiliazione siano collegate a un luogo di residenza o di dimora abituale in Italia.
2. L’autorizzazione di cui all’art. 26-ter può essere altresì rifiutata con atto motivato della Autorità competente se:
a) La proprietà destinata all’utilizzo per i fini associativi della associazione di coltivazione non è adatta poiché situata in prossimità di scuole, centri giovanili, chiese o parchi giochi per bambini;
b) non sono garantite adeguate misure di sicurezza per evitare l’accesso da parte di terzi non autorizzati, in particolare da parte di bambini e adolescenti. I beni dell’associazione ove la cannabis e i materiali di moltiplicazione sono coltivati, estratti o immagazzinati devono essere protetti da recinzioni, porte e finestre antieffrazione, o da altre misure di protezione appropriate volte a impedire l’accesso e il furto di cannabis o materiale di moltiplicazione.
3. L’autorizzazione di cui all’art. 26-ter può essere altresì rifiutata con atto motivato della Autorità competente se un membro del Consiglio di amministrazione o persona autorizzata a rappresentare l’associazione di coltivatori:
a) Non risulta in possesso della piena capacità giuridica;
b) È stato condannato con sentenza definitiva per un crimine o per uno dei seguenti reati, se gli stessi sono stati commessi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:
1. Rapina, estorsione, usura, frode, appropriazione indebita, ricettazione o riciclaggio di denaro;
2. reati di cui all’articolo 73 in materia di stupefacenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che comporti una condanna in via definitiva anche cumulativamente a pena detentiva di anni 5 o superiore;
c) È stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 74 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 o per il reato di cui all’art. 416-bis del Codice penale.
4. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione collettiva, ove rifiutata, può sempre essere ripresentata.
5. L’autorità competente può chiedere informazioni all’associazione di coltivatori, la presentazione di documenti e l’accesso ai beni dell’associazione di coltivazione al di fuori di un’abitazione durante il normale orario di apertura, al fine di verificare se sono stati soddisfatti i requisiti di autorizzazione, e gli eventuali motivi di rifiuto ai sensi del presente articolo.
6. L’autorità competente può inoltre subordinare l’autorizzazione a condizioni e obblighi a posteriori per garantire il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge per il rilascio della licenza.
7. La durata dell’autorizzazione è pari a dieci anni, e può essere rinnovata nel caso in cui persistano le condizioni per il rilascio di cui all’art. 26-ter, e in assenza delle cause ostative di cui al presente articolo.
8. L’autorizzazione riguarda la coltivazione collettiva di cannabis e il trasferimento di cannabis coltivata tra i suoi membri, affinché il prodotto sia consumato dagli stessi, nei limiti quantitativi previsti dagli art. 26-bis, comma 5 e 26-octies, comma 3. ».
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Art. 6
(Revoca dell’autorizzazione alla coltivazione collettiva)
Dopo l’articolo 26-quater del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-quinques. (Revoca dell’autorizzazione alla coltivazione collettiva).
1. L’autorizzazione può essere revocata in tutto o in parte ove siano commesse le seguenti violazioni:
a) Siano utilizzate ai fini dell’associazione proprietà diverse da quelle indicate nella domanda di autorizzazione;
b) vengano superate ripetutamente le quantità annuali di autocoltivazione consentite ai sensi dell’art. 26-bis, 4 e 5 comma;
c) vengano superate ripetutamente le quantità di trasmissione di cui all’art. 26-novies, comma 2;
d) non venga fatto uso del permesso entro due anni dalla data del rilascio. Il presente termine può essere prorogato dall’autorità competente se l’associazione di coltivatori dimostra un interesse legittimo a prorogarlo;
e) vengano violate ripetutamente le disposizioni concernenti la disciplina della coltivazione collettiva.
2. Alla revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa. ».
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Art. 7
(Iscrizione)
Dopo l’articolo 26-quinques del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-sexies. (Iscrizione).
1. Possono essere ammessi come membri delle associazioni di coltivatori esclusivamente i soggetti maggiorenni la cui residenza o dimora abituale sia in Italia.
2. Ogni associazione di coltivatori può avere un massimo di 200 membri. Nessuno può essere membro di più di una un’associazione di coltivatori contemporaneamente.
3. Al fine di diventare membro di un’associazione è necessario autocertificare di non essere membro di altra associazione di coltivatori. L’autocertificazione è conservata dall’associazione di coltivatori per tre anni.
4. l’associazione è responsabile della verifica del possesso dei requisiti di iscrizione.
5. In caso di cambiamento di domicilio o di residenza abituale, il socio deve darne immediata comunicazione all’Associazione dei coltivatori.
6. Le associazioni di coltivatori prevedono nei loro statuti un periodo minimo di adesione di tre mesi, nonché l’esclusione dei membri che abbiano trasferito la residenza o dimora abituale fuori dall’Italia. ».
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Art. 8
(Misure di garanzia della qualità da parte delle associazioni di coltivatori)
Dopo l’articolo 26-sexies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-septies (Misure di garanzia della qualità da parte delle associazioni di coltivatori).
1. Le associazioni di coltivatori devono rispettare i principi di buona pratica professionale quando coltivano le proprie colture. Essi adottano precauzioni sufficienti per ridurre al minimo i rischi per la salute umana che possono derivare dall’uso delle sostanze, dei materiali o dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La coltivazione da parte delle associazioni di coltivatori deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di:
a) concimi;
b) altri prodotti per il trattamento delle piante o del suolo;
c) micotossine, metalli pesanti o altre sostanze comparabili dannose per la salute. ».
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Art. 9
(Distribuzione controllata di cannabis)
Dopo l’articolo 26-septies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-octies. (Distribuzione controllata di cannabis).
1. Le associazioni di coltivazione sono autorizzate a trasmettere solo cannabis coltivata collettivamente all’interno della loro proprietà. La distribuzione di cannabis è consentita solo nella sua forma pura come marijuana o hashish.
2. La cannabis può essere trasmessa solo all’interno della proprietà dell’associazione di coltivazione tra i membri delle associazioni di coltivazione ai fini del consumo personale con la presenza personale simultanea dei membri che trasmettono e i riceventi. Le associazioni dei coltivatori devono garantire che qualsiasi trasferimento di cannabis sia soggetto a uno stretto controllo dell’età e dell’appartenenza presentando la tessera associativa in combinazione con un documento d’identità ufficiale con foto.
3. Le associazioni di coltivazione possono trasmettere a ciascun membro un massimo di 30 grammi di cannabis al mese per il consumo personale.
4. I membri non sono autorizzati a trasferire la cannabis che hanno ricevuto dalle associazioni di coltivazione a terzi. La spedizione e la consegna a domicilio di cannabis è vietata. ».
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Art. 10
(Trasporto della cannabis)
Dopo l’articolo 26-octies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-novies. (Trasporto della cannabis).
1. è consentito a persona maggiorenne il trasporto fino a 30 grammi di cannabis o prodotti derivati.
2. Alle associazioni di coltivatori è consentito il trasporto di più di 30 grammi di cannabis o prodotti derivati tra diverse proprietà destinata all’utilizzo per i fini associativi, purché della medesima associazione di coltivazione, se sussistono le seguenti condizioni:
a) persona autorizzata a rappresentare l’associazione di coltivazione stessa comunichi per iscritto o per via elettronica all’autorità competente, la data, gli indirizzi di inizio e di destinazione del trasporto e i quantitativi in grammi e varietà della cannabis trasportata, almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio del trasporto;
b) il trasporto è effettuato da almeno un membro dell’Associazione dei coltivatori o accompagnato da esso, munito della sua tessera di associazione di coltivazione, di una copia del permesso dell’associazione di coltivazione ai sensi del 26-ter e di un certificato di trasporto rilasciato dall’associazione di coltivazione e firmato da una persona autorizzata a rappresentare l’associazione di coltivazione stessa.
3. Il certificato di trasporto di cui alla lettera b), 1 comma del presente articolo deve contenere le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo della sede sociale dell’associazione dei coltivatori;
b) data del trasporto;
c) l’indirizzo di partenza e di destinazione del trasporto;
d) le quantità in grammi e varietà di cannabis trasportate;
e) copia dell’avvenuto invio della avvenuta comunicazione all’autorità competente.
4. È consentito il trasporto di materiali di moltiplicazione tra le parti della proprietà della stessa associazione di coltivazione o tra i possedimenti di diverse associazioni di coltivazioni. ».
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Art.11
(Obblighi di documentazione e comunicazione delle associazioni di coltivatori)
Dopo l’articolo 26-novies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-decies. (Obblighi di documentazione e comunicazione delle associazioni di coltivatori).
– 1. Le associazioni di coltivazione devono documentare tramite la tenuta di un registro e in maniera continuativa le seguenti informazioni, al fine di assicurare la tracciabilità della cannabis e del materiale di moltiplicazione trasmessi:
a) il cognome, il nome e l’indirizzo di una persona, il nome e la sede sociale di un’associazione di coltivatori o il nome e la sede legale di una persona giuridica dalla quale hanno ricevuto materiali di moltiplicazione;
b) le quantità di cannabis, espresse in grammi e quantità di materiale riproduttivo, che si trovano nella o sulla loro proprietà;
c) quantità di cannabis coltivate in grammi;
d) quantità di cannabis distrutte in grammi e quantità di materiale riproduttivo distrutto;
e) cognome, nome e anno di nascita di un membro a cui è stata trasferita la cannabis, nonché le seguenti informazioni sulla cannabis trasferita:
f) quantità in grammi;
g) contenuto medio di THC;
h) data di divulgazione;
i) quantità in grammi e varietà di cannabis trasportate, nome del membro che effettua o accompagna il trasporto, nonché data, indirizzo di inizio e destinazione del rispettivo trasporto. ».
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Art. 12
(Misure di protezione della salute in caso di trasferimento di cannabis)
Dopo l’articolo 26-decies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-undecies. (Misure di protezione della salute in caso di trasferimento di cannabis).
1. Le associazioni di coltivatori, al fine di evitare rischi per la salute umana che vadano oltre i pericoli tipici del consumo di cannabis, non possono traferire cannabis miscelata o combinata con:
a) tabacco;
b) nicotina;
c) cibo;
d) alimenti per animali;
e) altri additivi.
2. Quando trasmettono cannabis, le associazioni di coltivazione devono fornire informazioni sull’uso della cannabis e sui rischi del consumo di cannabis, informazioni sul materiale di consulenza e di propagazione, nonché fornire siti di trattamento relativi all’uso di cannabis. In particolare, l’Associazione dei coltivatori è tenuta a garantire adeguate informazioni in merito a:
a) possibili danni neurologici e alla salute causati dall’uso di cannabis nei soggetti di età inferiore ai 25 anni;
b) precauzioni necessarie per la protezione dei bambini e degli adolescenti, compresa di evitare il consumo del prodotto durante la gravidanza e l’allattamento;
c) interazioni con medicinali e uso misto con altre sostanze psicoattive. ».
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Art. 13
(Quote associative)
Dopo l’articolo 26-undecies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-duodecies. (Quote associative).
1. Alle associazioni di coltivatori è consentita la determinazione delle proprie quote associative.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 non può avere carattere discriminatorio tra gli associati. ».
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Art. 14
(Modalità di consumo in pubblico)
Dopo l’articolo 26-duodecies del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente articolo:
« 26-terdecies (modalità di consumo in pubblico).
1. Il consumo per combustione di cannabis o dei suoi derivati in pubblico è consentito e si applicano le stesse diposizioni in materia di consumo per combustione di tabacco e derivati.».
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Art. 15
(Sanzioni per violazione delle norme in materia di produzione, consumo e trasferimento della cannabis e suoi derivati)
Dopo l’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente: « Art. 73-bis. (Sanzioni per violazione delle norme in materia di produzione, consumo e trasferimento della cannabis e suoi derivati).
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 26-bis e seguenti in materia di coltivazione collettiva, salvo che il fatto non integri altra fattispecie di reato, si applica, ove non previsto diversamente, una sanzione amministrativa non superiore a 20.000 euro in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale reiterazione della stessa, nonché la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis per un periodo non superiore a 3 anni.
2. Le sanzioni previste dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non si applicano in relazione alla coltivazione, cessione e detenzione di cannabis e suoi derivati effettuate nell’osservanza delle disposizioni che disciplinano la coltivazione, il consumo, il trasporto e la detenzione per uso personale nonché la coltivazione, il trasporto, la cessione e la detenzione ed il consumo in forma associata di cui agli 26-bis e seguenti in materia di Associazioni di coltivatori.».
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Art. 16
(Programmi terapeutici e socio-riabilitativi)
1. All’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: « Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope » sono aggiunte le seguenti parole: « , salvo che la coltivazione, la detenzione il trasporto e la cessione per fini personali della sola cannabis e dei prodotti derivati avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di uso personale o collettivo di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, ».
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Art. 17
(Agevolazione di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. All’articolo 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle associazioni di coltivatori di cui articolo 26, comma 1-ter, della presente legge ».